(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 44 del 22 ottobre 2002)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Visto l'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
    Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 5 giugno
2000,  n. 9-27/leg., registrato alla corte dei conti in data 1 luglio
2000,  reg.  1,  foglio 7, come modificato dal decreto del presidente
della  giunta  provinciale  18 aprile 2001, n. 14-65/Leg., registrato
alla  Corte dei conti in data 16 maggio 2001, reg. 1, foglio 11 e dal
decreto  del  presidente  della giunta provinciale 1 ottobre 2001, n.
31-82/Leg.,  registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 2001,
reg. 1, foglio 20;
    Visto  l'art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2251 di data
20 settembre 2002;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.

    1.   L'art.   9-bis  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  5 giugno  2000,  n. 9-27/Leg., come inserito dall'art. 6
del  decreto  del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001,
n. 14-65/Leg., e' sostituito dal seguente:
    "Art.  9-bis (Modalita' per la rendicontazione). - 1. Nel caso di
accordi  di  programma. di cui all'art. 1-bis della legge provinciale
2 novembre  1993,  n.  29,  come  introdotto dal comma 1 dell'art. 53
della  legge  provinciale  27 agosto  1999, n. 3, l'Universita' degli
studi di Trento presenta annualmente alla provincia copia del proprio
conto  consuntivo  nell'ambito  del  quale  dovra'  trovare  separata
evidenza,  oppure  dovra'  essere  prodotto  in allegato, lo stato di
attuazione  dell'accordo  in vigore. Gli accordi di programma possono
prevedere la presentazione di ulteriore documentazione.
    2.  Qualora  l'Universita'  non provveda alla presentazione della
documentazione  di  cui  al  comma  1, la giunta provinciale fissa un
termine per il relativo adempimento. Fatta salva l'applicazione delle
eventuali ulteriori disposizioni previste dagli accordi di programma,
in   caso   di  mancato  rispetto  del  medesimo  termine  la  giunta
provinciale  puo' provvedere alla sospensione dei pagamenti in favore
dell'Universita'.".